In vista di un lavoro edile da farsi, anche di piccola entità, è sempre opportuno redigere un piccolo e semplice contratto con l’impresa selezionata. 

nome del cantiere: ………………………………

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Contratto d’appalto e capitolato speciale per l’appalto dei lavori misura

Articolo I.               Designazione dei contraenti e assunzione dell’appalto

Tra il Sig. …………………………………………………….residente in …………………………………………………che sarà d’ora in avanti qualificato come committente, proprietario di un immobile di cui dispone il libero uso, sito in ………………………………………………………………………………………………

e il Sig.  ………………………………………………………… residente in ………………………………………. nella sua qualifica di ………………………………………… dell’impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………………………………….. Via. ……………………………………………………………Cod. Fisc. …………………………………………………… P. IVA. ………………………………………………………intestataria delle seguenti posizioni assicurative: presso l’INAIL – sede di  …………………………………………….. n. …………………………………………………… presso l’INPS – sede di. ………………………………………….. n. ……………………………………………….. iscritta presso la Cassa Edile (posizione n. ……………………………………………..) e d’ora in avanti designata quale appaltatore, si conviene che il primo affida al secondo che dichiara di assumerlo, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile sito in …………………………………………………………………………… edificio ad uso abitazione, in conformità degli elaborati redatti dall’arch. …………………………………………………………… e disciplinato dai successivi articoli.

Articolo II.            Importo presunto dell’appalto

L’importo presunto complessivo dell’appalto è di € ……………………………………………………. (diconsi euro ……………………………………………………). Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione.

Articolo III.         Pagamenti in acconto e saldo

I pagamenti verranno eseguiti dal committente in favore dell’appaltatore a fronte di regolari fatture fiscali, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori, secondo le seguenti modalità:

–          10% alla sottoscrizione del presente contratto;

–          20% al termine dei lavori relativi ai parapetti del torrino;

–          20% al termine dei lavori relativi al piano primo;

–          50% al termine dei lavori (30 gg. a partire dalla data di collaudo, secondo le modalità di seguito illustrate).

Articolo IV.          Direttore dei lavori

Il committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori all’arch. ……………………………………………….. iscritto nell’Albo degli Architetti di ………………………………………

Articolo V.             Direttore del cantiere

L’appaltatore affida la direzione del cantiere al sig. ……………………………………………residente in ……………………………………….

Articolo VI.          Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile sito in ………………………………………………………………………………………………….……………………………….secondo gli elaborati prodotti dall’arch. ……………………………………………………………………………………..

L’appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari occorrenti per dare compiuti i lavori in ogni parte, le prestazioni di mano d’opera, le somministrazioni di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa secondo il computo metrico allegato. L’appaltatore si impegna a ricevere, provvedere allo scarico, accatastamento, immagazzinamento, custodia, cura, integrità, sollevamento e trasporto al luogo di impiego dei materiali e manufatti necessari (anche quelli eventualmente approvvigionati dal committente). Per tali prestazioni, comprese le pose ed assistenza alle pose in opera, l’appaltatore non potrà pretendere particolari compensi.

Articolo VII.       Documenti contrattuali

Sono allegati al contratto di appalto:

  1. l’elenco dei prezzi unitari (all. n 1)
  2. il computo metrico (all. n 2 );
  3. gli elaborati descrittivi di progetto e gli elaborati grafici di progetto (all. n 3);
  4. il programma cronologico di esecuzione concordato tra appaltatore e committente (all. n. 4 );

L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà confermare qualità e quantità dei lavori previsti negli allegati al contratto di appalto, approvare, condividere e sottoscrivere le scelte tecniche effettuate.

Articolo VIII.    Difformità fra documenti contrattuali

Le indicazioni e prescrizioni riportate sui documenti contrattuali si integrano e completano vicendevolmente. Nel caso di divergenza fra due o più documenti, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei successivi secondo l’ordine in cui i documenti sono elencati nel precedente articolo.

Articolo IX.          Forma dell’appalto

Il prezzo dell’appalto è determinato a misura. La somma prevista nel contratto può variare tanto in più quanto in meno secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Le opere saranno compensate in base all’elenco dei prezzi unitari.

Articolo X.             Termine per l’esecuzione dei lavori

I lavori devono essere condotti in modo che le parti interessate siano ultimate in ogni loro parte per le opere di competenza dell’appaltatore, entro giorni ……………………………………………. (………………………..) solari e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al precedente comma, questi è passibile di una penale di € 100,00 comprensiva del risarcimento di ogni ulteriore danno.

Articolo XI.          Cessione e subappalto

L’appaltatore non può cedere ad altri il contratto di appalto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente. Sono invece consentiti i subappalti di singole opere e prestazioni, previa autorizzazione del committente. L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell’opera e delle prestazioni subappaltate come dell’opera e prestazioni proprie.

Articolo XII.       Nomina del direttore dei lavori

In rapporto al mandato conferito al direttore dei lavori, il committente riconosce l’operato dello stesso, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.

Articolo XIII.    Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha il compito di controllare e verificare che l’esecuzione dell’opera avvenga secondo il progetto e i patti contrattuali e a regola d’arte. Il direttore dei lavori non può disporre variazioni sostanziali dell’opera, essendo queste di competenza del committente. Il direttore dei lavori esercita personalmente l’incarico conferitogli, salva la possibilità di delegare specifiche mansioni esecutive ai suoi collaboratori. Gli ordini e le istruzioni del direttore dei lavori possono essere comunicati per iscritto (anche per mezzo di e-mail certificata) o verbalmente. L’appaltatore ha facoltà di fare le proprie osservazioni e richieste. L’appaltatore ha inoltre il diritto/dovere di muovere obiezioni agli ordini del direttore dei lavori qualora li ritenga fondatamente contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione. Il direttore dei lavori è tenuto:

  1. a sollecitare l’accordo fra il committente e l’appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto necessarie;
  2. a verificare le cause e i tempi di slittamento dei programmi concordati dei lavori;
  3. a procedere al collaudo dei lavori.

Articolo XIV.     Il direttore del cantiere

L’appaltatore deve indicare la persona cui è affidata la direzione del cantiere. L’appaltatore rimane responsabile nei confronti del committente dell’operato del proprio rappresentante. Il direttore del cantiere deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori. Al direttore del cantiere compete:

  1. La cura dell’organizzazione del cantiere.
  2. La cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà vietando l’accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal direttore dei lavori.
  3. L’osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

Articolo XV.        Obblighi ed oneri dell’appaltatore

Compete all’appaltatore:

  1. l’organizzazione del cantiere, l’impiego dei mezzi d’opera l’attuazione delle opere provvisionali, nonché l’adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere e a terzi;
  2. la disciplina della maestranza di cantiere;
  3. la realizzazione delle opere previste nel progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali. Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono all’appaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

1)       eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere al direttore dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali;

2)       tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal direttore dei lavori;

3)       segnalare al direttore dei lavori l’eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo;

4)       applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori;

5)       osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

6)       predisporre le attrezzature e i mezzi d’opera normalmente occorrenti per la esecuzione dei lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli dei lavori stessi;

7)       provvedere ai tracciamenti con proprio personale previa consegna e verifica, con il direttore dei lavori, dei punti fissi planimetrici ed altimetrici;

8)       predisporre le opere provvisionali comunemente occorrenti per la costruzione, quali ponteggi, steccati, baracche per il deposito dei materiali ed un locale per la direzione dei lavori, se da questa richiesto;

9)       provvedere al conseguimento dei permessi di scarico, per l’occupazione del suolo pubblico, per le cesate, per l’illuminazione notturna delle stesse e relativi oneri e depositi;

10)    provvedere agli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il cantiere, in quanto necessari quando non si possa far luogo agli allacciamenti definitivi;

11)    provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell’ambito del cantiere di tutti i materiali eventualmente approvvigionati dal committente e dai suoi fornitori. Tale scarico è a totale cura e spesa dell’appaltatore solo quando si riferisce a materiali ed a forniture per le quali gli competono la posa o l’assistenza alla posa in opera, valutate in base ai prezzi di elenco. Nel caso che i materiali dovessero pervenire oltre l’orario nor­male di lavoro, l’appaltatore dovrà essere informato tempestivamente perché possa predisporre, se possibile, il personale al quale competeranno le maggiorazioni per lavoro in turno straordinario, la cui maggiore spesa è posta a carico dell’appaltatore stesso.

12)    provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla protezione, alla pulizia e all’integrità delle parti (muri, pavimenti, giardini, infissi, ecc.) non interessate dai lavori, allo sgombero – a lavori ultimati – delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato dall’appaltatore nella esecuzione delle opere;

13)    provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza;

14)    provvedere alla copertura assicurativa totale del cantiere, di responsabilità civile verso terzi, cose e dipendenti.

15)    ottemperare agli obblighi del decreto legislativo 81/08.

Articolo XVI.     Obblighi ed oneri del committente

Competono al committente:

  1. la stesura del contratto d’appalto e degli allegati;
  2. la dotazione delle utenze definitive di energia elettrica, acqua, gas, telefono e fognatura;
  3. gli oneri riguardanti le competenze professionali del direttore dei lavori.

Articolo XVII.  Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre tre giorni dalla data della stipulazione del contratto. Il committente anche tramite il Direttore dei Lavori dovrà notificare all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata o e-mail certificata, il giorno, l’ora il luogo fissati entro il termine sopra previsto, per la consegna delle aree necessarie per dare inizio ai lavori. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno e luogo stabiliti gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il committente ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno..

Articolo XVIII.                      Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Durante l’esecuzione, il direttore dei lavori procederà al controllo delle misure ed effettuerà i normali accer­tamenti tecnici, rimanendo a carico dell’appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d’opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. Il direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all’appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; l’appaltatore provvederà a perfezionare ed a rifare a sue spese tali opere, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le osservazioni del direttore dei lavori. Qualora l’appaltatore non intenda ottemperare alle disposizioni ricevute, il committente avrà facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. In ogni caso, prima di dare corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove. Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni od altri inconvenienti, l’appaltatore deve pre­starsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito alle leggi vigenti o alle abituali buone regole di lavoro.

Articolo XIX.     Accesso al cantiere

I tempi per l’accesso al cantiere saranno concordate con il committente. Nel caso che i lavori debbano essere parzialmente o totalmente sospesi per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal committente, l’appaltatore non ha diritto né a chiedere la risoluzione del contratto né al risarcimento dei danni. Allo stesso tempo, il termine di ultimazione si intende differito di intesa con la Direzione Lavori.

Articolo XX.        Sospensione imputabile all’appaltatore

Nel caso che l’appaltatore sospenda senza giustificato motivo i lavori o li rallenti in modo tale da pregiudicare la realizzazione dell’opera come prevista dal programma dei lavori, il committente ha diritto di dichiarare la risoluzione del contratto con facoltà di far proseguire i lavori da altre imprese, salvo ogni ragione di danno.

Articolo XXI.     Oggetto del collaudo

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di cui ai precedenti articoli. L’ultimazione dei lavori appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori il quale, in contraddittorio dell’appaltatore, inizierà, entro 10 giorni dalla richiesta dell’impresa, le operazioni di collaudo.

Il collaudo ha lo scopo di accertare:

1)       se l’opera fu eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

2)       se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti regolarmente ordinate;

3)       se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forme e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste.

Articolo XXII.  Pagamento a saldo

Non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di collaudo avente esito positivo, si procederà al pagamento del saldo contrattuale (50%). In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, l’appaltatore ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte del saldo riconosciutagli dal direttore dei lavori.

Articolo XXIII.                      Vizi dell’opera

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’appaltatore stesso è tenuto ad eseguirli entro il termine prescritto dal Direttore dei Lavori. Le operazioni di collaudo, in questo caso, sono prorogate fino alla conclusione dei lavori di riparazione o completamento richiesti.

Articolo XXIV.                       Responsabilità per vizi di progetto fornito dal committente

L ‘appaltatore è responsabile dell’esecuzione dell’opera a regola d’arte e secondo il progetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.. Rimane comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore per reati che siano derivati dall’esecuzione del progetto viziato ovvero dall’esecuzione secondo istruzioni errate, ovvero la responsabilità civile per danni arrecati a terzi nella esecuzione. In rapporto a tali responsabilità, l’appaltatore ha il diritto dovere di rifiutare di eseguire il progetto viziato e tener fermo il rifiuto anche nel caso di ordine o consenso scritto del commit­tente.

Articolo XXV.   Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente capitolato si applicano le norme del Codice civile.

Luogo e data                                                                                                                                       firma Committente

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firma Impresa

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